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LE CATEGORIE DEI RIFIUTI:
RIFIUTI URBANI:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione.
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lett. -a-, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, lett. -g-.
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime
e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetanti provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da cui alle lett. b,c,e.
RIFIUTI SPECIALI:
a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizioni, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazione industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili uso e loro parti.
Come si stabilisce se un rifiuto è ‘urbano’ o ‘speciale’?
Per quanto riguarda le due grandi macrocategorie, cioè gli urbani e gli speciali, la norma,
come appena visto, ci fornisce i due elenchi che questa volta sono esaustivi perché indicano
con precisione i campi di riferimento.
Circa i rifiuti speciali, ad esempio, il campo dei ‘rifiuti da lavorazioni industriali’ è una
grande categoria. Quindi, nel caso di un’attività industriale il materiale che si identifica,
i vari passaggi sopra riportati, come ‘rifiuto’ derivante dal ciclo produttivo, è
automaticamente speciale, perché il campo industriale indica per presunzione di legge
un rifiuto speciale. Identica costruzione per ‘lavorazioni artigianali’: tutti i ‘rifiuti’ rinvenuti
in una azienda artigianale derivanti dal ciclo di lavorazione sono automaticamente speciali.
Dopo tale costruzione, si deve approfondire se quel rifiuto è anche pericoloso.
E’ necessaria a tal fine una ulteriore verifica.
I RIFIUTI PERICOLOSI:
Come abbiamo già accennato poco sopra, dal 1 gennaio 2002 solo i rifiuti contrassegnati con
l’asterisco nel nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti sono da ritenere pericolosi.
Per quanto riguarda le attuali difficoltà che abbiamo anche solo per considerare se siamo
di fronte o no ad un rifiuto già abbiamo avuto modo di trattare, ma ora cerchiamo di
concentrarci sulle novità apportate dalla Dec. 2000/532/CE ( e successive modifiche).
Dunque, ribadiamo innanzitutto che in primo luogo ‘solo i rifiuti contrassegnati con
l’asterisco sono pericolosi’. In secondo luogo se il rifiuto viene classificato pericoloso
in quanto tale, la pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua
origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi rifiuti presentano una o più
delle caratteristiche di pericoli di cui all’All. 1 del Ronchi. Qualora invece si faccia riferimento
a sostanze pericolose in esso contenute, si renderà necessaria una apposita analisi
chimica. Il superamento della concentrazione limite di sostanze pericolose contenute
nel rifiuto, di cui all’art. 2 del Dec. 2000/532/CE comporta l’automatica qualificazione
di rifiuto pericoloso. Questo procedimento di identificazione e valutazione si traduce in
un ONERE PER IL PRODUTTORE-DETENTORE DI RIFIUTI.
Secondo quanto prescrive il punto 5 dell’introduzione all’allegato alla Decis. 532 ‘ Ai
fini della presente decisione per ‘sostanza pericolosa’ si intende qualsiasi sostanza
che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e
successive modifiche; per ‘metallo pesante’ si intende qualunque composto di
antimonio, arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio,
tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche come pericolose’.