SENTENZA DI SCOMUNICA CONTRO GLI ERETICI

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se io

non l’avessi…

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sentenza di scomunica contro gli eretici


Frammenti in rima

 

 

 

 

 

 

 

Scomunichiamo e colpiamo con l’anatema tutti gli ereti-

ci, CATARI, PATARINI, POVERI DI LIONE, PASSAGINI,

GIUSEPPINI, ARNALDISTI, SPERONISTI e gli altri sotto

qualsiasi nome siano indicati, che, pur presentandosi con

volti diversi, hanno la coda legata insieme poiché per la

loro falsità arrivano tutti alle medesime conseguenze.

Condannati dalla chiesa, siano affidati alla giustizia seco-

lare, perché li sottoponga al dovuto castigo e, se chierici,

prima vengano degradati dai loro ordini.

Ma se qualcuno di costoro, dopo esser stato scoperto, vor-

rà fare la dovuta penitenza, sia chiuso in carcere per tutta

la vita.

Condanniamo come ERETICI allo stesso modo anche coloro

che credono nei loro errori. Inoltre decretiamo che debbano

subire la pena della scomunica i ricettatori, i difensori e i so-

stenitori degli eretici e deliberiamo che quando uno di costo-

ro sia stato colpito da scomunica e abbia continuato a perse-

verare nella sua superbia, per ciò stesso sia colpito da INFA-

MIA e non sia ammesso agli uffici o alle adunanze pubbli-

che, non gli sia consentito né eleggere né testimoniare.

Non possa fare testamento né ereditare per diritto di suc-

cessione.

Nessuno sia costretto a rendergli ragione in qualsiasi affa-

re, ma egli sia costretto a darne ragione agli altri.

Se farà da giudice, la sentenza da lui pronunciata non abbia

alcun valore, né gli venga affidata la discussione di nessuna

causa.

Se sarà avvocato, non venga accettato in nessun modo il suo

patrocinio.

Se notaio gli atti stesi da lui non abbiano alcun valore, ma si-

ano condannati assieme al loro autore.

E in casi consimili comandiamo che ci si attenga ai medesi-

mi principi.

Se sarà chierico, venga privato di ogni ufficio e beneficio.

Se qualcuno non li eviterà, una volta condannati dalla chie-

sa, sia colpito dalla scomunica e sia punito con i dovuti prov-

vedimenti.

Quelli che saranno solo colpiti da tali sospetti, se non riusci-

ranno a dimostrare debitamente la loro innocenza, secondo

la misura del sospetto e la qualità della persona, E DAL PESO

DELLA TESTIMONIANZA DEL DELATORE, siano colpiti dal-

la spada dell’anatema e finché non ne abbiano dato adeguata

soddisfazione SIANO EVITATI DA TUTTI e se per un anno in-

tero saranno rimasti scomunicati, vengano poi CONDANNA-

TI COME ERETICI.

COSI’, SE QUALCUNO SAPRA’ CHE ERETICI O ALTRI TEN-

GONO DELLE RIUNIONI CLANDESTINAMENTE O COMUN-

QUE SEGUONO MODI DI VITA E CONSUETUDINI DIVERSI

DA QUELLE DEI FEDELI, DEVE INDICARLI AL SUO CONFES-

SORE O A CHI EGLI SAPPIA NE DARA’ NOTIZIA AL SUO VE-

SCOVO; ALTRIMENTI SIA COLPITO DA SCOMUNICA. 

COGLIAMO L’OCCASIONE CON TALE PROCLAMA DI BE-

NEDIRE  I GIOVANI CATTOLICI FEDELI ALLA DISCIPLINA

DELLA CHIESA DI ROMA A LORO IL NOSTRO AUGURIO PER

IL FUTURO LUMINOSO CHE LI INVESTIRA’. 

(Sentenza di scomunica contro gli eretici 1231) 

 

 

 

 

 

sentenza di scomunica contro gli eretici

 

SENTENZA DI SCOMUNICA CONTRO GLI ERETICIultima modifica: 2013-02-19T00:00:00+01:00da giuliano106
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