GIORNATA DELLA TERRA: NOZIONI PRATICHE 2

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LE CATEGORIE DEI RIFIUTI:

RIFIUTI URBANI:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad

uso di civile abitazione.

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da

quelli di cui alla lett. -a-, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi

dell’art. 21, comma 2, lett. -g-.

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime

e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetanti provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da

attività cimiteriale diversi da cui alle lett. b,c,e.

RIFIUTI SPECIALI:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizioni, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che

derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazione industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili uso e loro parti.

Come si stabilisce se un rifiuto è ‘urbano’ o ‘speciale’?

Per quanto riguarda le due grandi macrocategorie, cioè gli urbani e gli speciali, la norma,

come appena visto, ci fornisce i due elenchi che questa volta sono esaustivi perché indicano

con precisione i campi di riferimento.

Circa i rifiuti speciali, ad esempio, il campo dei ‘rifiuti da lavorazioni industriali’ è una

grande categoria. Quindi, nel caso di un’attività industriale il materiale che si identifica,

i vari passaggi sopra riportati, come ‘rifiuto’ derivante dal ciclo produttivo, è

automaticamente speciale, perché il campo industriale indica per presunzione di legge 

un rifiuto speciale. Identica costruzione per ‘lavorazioni artigianali’: tutti i ‘rifiuti’ rinvenuti

in una azienda artigianale derivanti dal ciclo di lavorazione sono automaticamente speciali.

Dopo tale costruzione, si deve approfondire se quel rifiuto è anche pericoloso.

E’ necessaria a tal fine una ulteriore verifica.

I RIFIUTI PERICOLOSI:

Come abbiamo già accennato poco sopra, dal 1 gennaio 2002 solo i rifiuti contrassegnati con

l’asterisco nel nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti sono da ritenere pericolosi.

Per quanto riguarda le attuali difficoltà che abbiamo anche solo per considerare se siamo

di fronte o no ad un rifiuto già abbiamo avuto modo di trattare, ma ora cerchiamo di

concentrarci sulle novità apportate dalla Dec. 2000/532/CE ( e successive modifiche).

Dunque, ribadiamo innanzitutto che in primo luogo ‘solo i rifiuti contrassegnati con

l’asterisco sono pericolosi’. In secondo luogo se il rifiuto viene classificato pericoloso

in quanto tale, la pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua

origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi rifiuti presentano una o più

delle caratteristiche di pericoli di cui all’All. 1 del Ronchi. Qualora invece si faccia riferimento 

a sostanze pericolose in esso contenute, si renderà necessaria una apposita analisi 

chimica. Il superamento della concentrazione limite di sostanze pericolose contenute

nel rifiuto, di cui all’art. 2 del Dec. 2000/532/CE comporta l’automatica qualificazione

di rifiuto pericoloso. Questo procedimento di identificazione e valutazione si traduce in 

un ONERE PER IL PRODUTTORE-DETENTORE DI RIFIUTI.

Secondo quanto prescrive il punto 5 dell’introduzione all’allegato alla Decis. 532 ‘ Ai

fini della presente decisione per ‘sostanza pericolosa’ si intende qualsiasi sostanza

che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e 

successive modifiche; per ‘metallo pesante’ si intende qualunque composto di 

antimonio, arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio,

tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche come pericolose’.  

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GIORNATA DELLA TERRA: NOZIONI PRATICHE 1

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LA GESTIONE DEI RIFIUTI:

Perché è così centrale la normativa sui rifiuti nell’ambito del diritto ambientale,

pur nella consapevolezza che parlare di rifiuti non riguarderebbe, in se, la

tematica dell’ ‘inquinamento’?

Infatti, ed a ben guardare, una corretta gestione dei rifiuti (concetto peraltro ignoto

nel mondo naturale-biologico) riguarderebbe tuttalpiù una sorta di gestione amministrativa

e controllata dei medesimi, con un sistema coordinato, gestito in prevalenza dagli enti

locali, di prelevamento, recupero o smaltimento dei medesimi.

Ma la realtà è purtroppo ben diversa e la centralità del tema deriva prevalentemente da

due motivi:

1) LA CATTIVA GESTIONE: solo per rimanere nel nostro Paese non possiamo non 

rilevare come, a fronte di un continuo incremento quali quantitativo dei medesimi, 

sia con riferimento a quelli urbani che a quelli speciali, sussistono ancora numerosi

e gravi fenomeni di inquinamento ambientale (di aria, suolo, acque) causato proprio

dalla cattiva gestione dei rifiuti (dall’abbandono indiscriminato, alle discariche abusive;

dai siti contaminati, alle emergenze ambientali), fino a giungere anche ai fenomeni

legati alla MACROCRIMINALITA’.

Si pensi solo che lo smaltimento abusivo dei medesimi rappresenta la terza forma di

‘guadagno’ per le associazioni mafiose, e che il ‘reato’ di cui all’art. 53bis del Divo

n. 22/97 ( ATTIVITA’ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO DI RIFIUTI) è tra i

pochissimidelitti previsti sul terreno ambientale. 

2) LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI PASSA ATTRAVERSO la corretta gestione

delle risorse: di un sistema generalizzato e consumistico di sprechi di risorse, una politica

ed un sistema che privilegino il riutilizzo ed il recupero delle medesime (quando non sia

addirittura possibile la riduzione degli sprechi a monte) diviene evidentemente centrale

in tutto il contesto della normativa ambientale.

“La gestione dei rifiuti dovrebbe avere come obiettivo principale la riduzione del consumo

di risorse ed un loro utilizzo ecocoefficente.

Uno sviluppo sostenibile, durevole anche per le future generazioni e più equo per

l’intera popolazione mondiale, è possibile solo se si realizza una rivoluzione nell’

ecoefficenza: se si moltiplica la capacità di fare di più e meglio con meno, con minor

consumo di risorse e minore inquinamento.

Non possiamo continuare a far crescere i consumi di materiali e di energia, né la

produzione di rifiuti e di inquinamento: non abbiamo a disposizione un Pianeta

di scorta, rischiamo di compromettere le possibilità di sviluppo delle future

generazioni.

Non si può estendere l’attuale livello di consumi di materiali e di energie dei Paesi

più industrializzati alla gran parte della popolazione mondiale: l’uso delle risorse

 o cambia o alimenterà gravi conflitti.

I sistemi economici e sociali che sapranno essere più ecoefficienti, che consumeranno

meno risorse ed inquineranno di meno, saranno anche più giusti ed economicamente

più forti e competitivi ” ( E. Ronchi).

Ecco perché la ‘rivoluzione copernicana’ operata dall’entrata in vigore nel 1997 del

cosiddetto ‘ Decreto-Ronchi’ sulla corretta gestione dei rifiuti (Divo 5 febbraio 1997,

n. 22) è così importante, tanto da far affermare a molti commentatori che siamo

dinnanzi alla ‘legge-faro’ del diritto ambientale.

Da quel momento ogni legge italiana in materia ambientale ha dovuto tener conto di

questa legge, recependo il principio fondamentale in essa riportato, cioè della

PREVENSIONE (art. 3: Le autorità competenti adottano, ciscuna nell’ambito delle

proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e

la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti): basti solo pensare alla

recente norma in materia di autorizzazioni ambientali integrate il quale impone ai

complessi produttivi la predisposizione di una dichiarazione annuale contenente

informazioni circa la identificazione del complesso aziendale e delle attività sorgenti

di emissioni che vi sono svolte, e le immissioni in aria ed acqua superiori a determinati

valori soglia. Il decreto prevede misure tese ad evitare, oppure, qualora non sia possibile,

ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria nell’acqua e nel suolo, comprese le

misure relative ai rifiuti, ‘per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel

suo complesso’.

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