GIORNATA DELLA TERRA: NOZIONI PRATICHE 4

Da  http://giulianolazzari.myblog.it

http://pietroautier.myblog.it

GLI OBBLIGHI DOCUMENTALI: FORMULARI, REGISTRI E MUD.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO:

Il D.Lgs. 22/1997 (art.15) ha istituito il formulario di identificazione per il trasporto

di qualsiasi genere di rifiuto da parte di imprese o enti. Le uniche eccezioni a questo

principio sono costituite: dal trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che

gestisce il servizio pubblico di raccolta;

” dai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi al giorno o di

30 litri al giorno efettuati dal produttore dei rifiuti stessi”.

E dalle “attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo

svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che

formano oggetto del loro commercio”.

L’art. 15, comma 1, del D.lgs. 22/1997 ha definito l’insieme di dati essenziali da riportare

sul formulario di identificazione del rifiuto:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome e indirizzo destinatario,

rinviando ad un successivo decreto ministeriale le indicazioni di dettaglio.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI DA ATTIVITA’ ORGANIZZATE:

l’art. 53 bis del D. Lgs 22/97 prescrive che ” chiunque al fine di conseguire un ingiusto

profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative

organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente

ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni”.

Fino a poco fa si riteneva che tale norma fosse applicabile solo in caso di gestione abusiva

di rifiuti ad opera della cd ‘ecomafia’.

In realtà è sufficiente gestire, in modo abusivo, ingenti quantità di rifiuti al fine di ottenere

un ingiusto profitto per l’applicabilità del delitto di cui all’art. 53 bis del decreto Ronchi.

rifiuti-tossici.png

 

 

GIORNATA DELLA TERRA: NOZIONI PRATICHE 3

Da http://giulianolazzari.myblog.it

     http://pietroautier.myblog.it

LA LEGISLAZIONE SPECIALE ITALIANA: INDUSTRIE, VEICOLI, IMPIANTI TERMICI

La legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico),

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 13/08/1966, ha segnato una svolta

‘storica’ nel panorama della normativa ambientale italiana, costituendo la prima

legge del settore.

Sino ad allora nessuna specifica normativa era stata prodotta al fine di tutelare le

risorse ambientali, e già il fatto che in pieno boom economico si fosse ritenuto di

porre in essere una legge su questa particolare forma di inquinamento, lascia intende

re quanto già fosse viva l’esigenza primaria di dare ad essa una regolamentazione

adeguata.

In realtà i lati positivi di questa legge non vanno molto oltre questa sorta di primogenitura

normativa ambientale, anche se indubbiamente aver per lo meno messo un punto

di partenza alle tipiche fonti inquinanti(veicoli, industrie e impianti termici) mettendo

al centro di un apparato sanzionatorio ad hoc, per la prima volta, la tutela della

‘risorsa aria’, non è certo cosa di poco conto, alla luce, appunto, del particolare momento

storico in cui è stata promulgata. Ma le critiche (e i limiti) sono state subito notevoli

ed evidenti. A parte il fatto che solo cinque anni dopo sono stati emanati gli indispensa

bili decreti di attuazione, il suo grado di effettività è assolutamente disomogeneo nel

territorio nazionale, essendo basata su un criterio di controllo dell’inquinamento atmosferico,

per cui il territorio nazionale doveva essere suddiviso in ‘zone territoriali limitate’.

Solo l’inserimento dei comuni nelle zone A e B (individuate sulla base di particolari

requisiti geografici, demografici e ambientali) costituiva il presupposto necessario per

l’applicazione della legge ex art. 2. Così facendo si è creatra di fatto una ‘zona franca’

costituita dal territorio nazionale residuo, in cui la normativa non si applicava.

E non si trattava di un’area limitata, corrispondendo alla maggior parte del territorio

nazionale e a quasi due terzi della popolazione italiana.

Tale disciplina per zone, in realà, non ha mai operato per gli autoveicoli ed è ormai, da

considerarsi abrogata, per quanto riguarda gli impianti industriali, dopo l’entrata in vigore

del D.P.R. 203/88. Quindi potremmo ritenerla in vigore solo con riferimento alle

procedure amministrative di controllo per gli impianti termici di uso civile.

Nel 1992 l’art. 231 del D.L.vo 285 (nuovo codice della strada) abrogò esplicitamente

l’intero capo VI della legge, riguardante i ‘veicoli a motore’.

Il D.P.R. 203/88, invece, non solo non contiene alcuna esplicita abrogazione, ma per

un certo periodo di tempo è stato ritenuto applicabile solo agli impianti ‘industriali’,

solo una costante e più recente giurisprudenza ha invece considerato applicabile tale

decreto a ‘tutti gli impianti’.

Dunque se è vero che tale decreto abbia abrogata la L. 615/66 con riferimento alle

tematiche di sua competenza, il punto è: dove si ferma tale abrogazione implicita?

Ai soli impianti industriali o a tutti gli impianti?

Considerata l’evoluzione giurisprudenziale in materia si ritiene che tale abrogazione

investa ‘tutti gli impianti’ e dunque di fatto, tutta la legge, mantenendone ‘in vita’ solo

le parti tecnico amministrative, residue.

Più in dettaglio, l’art. 1 definisce l’ambito di applicazione della legge, delimitandolo

all’esercizio di ‘impinati termici’, alimentati con conbustibili minerali solidi o liquidi,

a ciclo continuo o occasionale, nonché l’esercizio di impianti industriali e di mezzi 

motorizzati, che diano luogo ad ‘ emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori

di qualsiasi tipo ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire

pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici

o privati’.

acciaio.jpg