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LA LEGISLAZIONE SPECIALE ITALIANA: INDUSTRIE, VEICOLI, IMPIANTI TERMICI
La legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 13/08/1966, ha segnato una svolta
‘storica’ nel panorama della normativa ambientale italiana, costituendo la prima
legge del settore.
Sino ad allora nessuna specifica normativa era stata prodotta al fine di tutelare le
risorse ambientali, e già il fatto che in pieno boom economico si fosse ritenuto di
porre in essere una legge su questa particolare forma di inquinamento, lascia intende
re quanto già fosse viva l’esigenza primaria di dare ad essa una regolamentazione
adeguata.
In realtà i lati positivi di questa legge non vanno molto oltre questa sorta di primogenitura
normativa ambientale, anche se indubbiamente aver per lo meno messo un punto
di partenza alle tipiche fonti inquinanti(veicoli, industrie e impianti termici) mettendo
al centro di un apparato sanzionatorio ad hoc, per la prima volta, la tutela della
‘risorsa aria’, non è certo cosa di poco conto, alla luce, appunto, del particolare momento
storico in cui è stata promulgata. Ma le critiche (e i limiti) sono state subito notevoli
ed evidenti. A parte il fatto che solo cinque anni dopo sono stati emanati gli indispensa
bili decreti di attuazione, il suo grado di effettività è assolutamente disomogeneo nel
territorio nazionale, essendo basata su un criterio di controllo dell’inquinamento atmosferico,
per cui il territorio nazionale doveva essere suddiviso in ‘zone territoriali limitate’.
Solo l’inserimento dei comuni nelle zone A e B (individuate sulla base di particolari
requisiti geografici, demografici e ambientali) costituiva il presupposto necessario per
l’applicazione della legge ex art. 2. Così facendo si è creatra di fatto una ‘zona franca’
costituita dal territorio nazionale residuo, in cui la normativa non si applicava.
E non si trattava di un’area limitata, corrispondendo alla maggior parte del territorio
nazionale e a quasi due terzi della popolazione italiana.
Tale disciplina per zone, in realà, non ha mai operato per gli autoveicoli ed è ormai, da
considerarsi abrogata, per quanto riguarda gli impianti industriali, dopo l’entrata in vigore
del D.P.R. 203/88. Quindi potremmo ritenerla in vigore solo con riferimento alle
procedure amministrative di controllo per gli impianti termici di uso civile.
Nel 1992 l’art. 231 del D.L.vo 285 (nuovo codice della strada) abrogò esplicitamente
l’intero capo VI della legge, riguardante i ‘veicoli a motore’.
Il D.P.R. 203/88, invece, non solo non contiene alcuna esplicita abrogazione, ma per
un certo periodo di tempo è stato ritenuto applicabile solo agli impianti ‘industriali’,
solo una costante e più recente giurisprudenza ha invece considerato applicabile tale
decreto a ‘tutti gli impianti’.
Dunque se è vero che tale decreto abbia abrogata la L. 615/66 con riferimento alle
tematiche di sua competenza, il punto è: dove si ferma tale abrogazione implicita?
Ai soli impianti industriali o a tutti gli impianti?
Considerata l’evoluzione giurisprudenziale in materia si ritiene che tale abrogazione
investa ‘tutti gli impianti’ e dunque di fatto, tutta la legge, mantenendone ‘in vita’ solo
le parti tecnico amministrative, residue.
Più in dettaglio, l’art. 1 definisce l’ambito di applicazione della legge, delimitandolo
all’esercizio di ‘impinati termici’, alimentati con conbustibili minerali solidi o liquidi,
a ciclo continuo o occasionale, nonché l’esercizio di impianti industriali e di mezzi
motorizzati, che diano luogo ad ‘ emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori
di qualsiasi tipo ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire
pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici
o privati’.