GIORNATA DELLA TERRA: NOZIONI PRATICHE 2

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LE CATEGORIE DEI RIFIUTI:

RIFIUTI URBANI:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad

uso di civile abitazione.

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da

quelli di cui alla lett. -a-, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi

dell’art. 21, comma 2, lett. -g-.

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime

e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetanti provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da

attività cimiteriale diversi da cui alle lett. b,c,e.

RIFIUTI SPECIALI:

a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizioni, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che

derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazione industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle

acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili uso e loro parti.

Come si stabilisce se un rifiuto è ‘urbano’ o ‘speciale’?

Per quanto riguarda le due grandi macrocategorie, cioè gli urbani e gli speciali, la norma,

come appena visto, ci fornisce i due elenchi che questa volta sono esaustivi perché indicano

con precisione i campi di riferimento.

Circa i rifiuti speciali, ad esempio, il campo dei ‘rifiuti da lavorazioni industriali’ è una

grande categoria. Quindi, nel caso di un’attività industriale il materiale che si identifica,

i vari passaggi sopra riportati, come ‘rifiuto’ derivante dal ciclo produttivo, è

automaticamente speciale, perché il campo industriale indica per presunzione di legge 

un rifiuto speciale. Identica costruzione per ‘lavorazioni artigianali’: tutti i ‘rifiuti’ rinvenuti

in una azienda artigianale derivanti dal ciclo di lavorazione sono automaticamente speciali.

Dopo tale costruzione, si deve approfondire se quel rifiuto è anche pericoloso.

E’ necessaria a tal fine una ulteriore verifica.

I RIFIUTI PERICOLOSI:

Come abbiamo già accennato poco sopra, dal 1 gennaio 2002 solo i rifiuti contrassegnati con

l’asterisco nel nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti sono da ritenere pericolosi.

Per quanto riguarda le attuali difficoltà che abbiamo anche solo per considerare se siamo

di fronte o no ad un rifiuto già abbiamo avuto modo di trattare, ma ora cerchiamo di

concentrarci sulle novità apportate dalla Dec. 2000/532/CE ( e successive modifiche).

Dunque, ribadiamo innanzitutto che in primo luogo ‘solo i rifiuti contrassegnati con

l’asterisco sono pericolosi’. In secondo luogo se il rifiuto viene classificato pericoloso

in quanto tale, la pericolosità è insita nello stesso ed in particolare deriva dalla sua

origine sostanzialmente riconducibile al fatto che questi rifiuti presentano una o più

delle caratteristiche di pericoli di cui all’All. 1 del Ronchi. Qualora invece si faccia riferimento 

a sostanze pericolose in esso contenute, si renderà necessaria una apposita analisi 

chimica. Il superamento della concentrazione limite di sostanze pericolose contenute

nel rifiuto, di cui all’art. 2 del Dec. 2000/532/CE comporta l’automatica qualificazione

di rifiuto pericoloso. Questo procedimento di identificazione e valutazione si traduce in 

un ONERE PER IL PRODUTTORE-DETENTORE DI RIFIUTI.

Secondo quanto prescrive il punto 5 dell’introduzione all’allegato alla Decis. 532 ‘ Ai

fini della presente decisione per ‘sostanza pericolosa’ si intende qualsiasi sostanza

che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e 

successive modifiche; per ‘metallo pesante’ si intende qualunque composto di 

antimonio, arsenico, cadmio, cromo, rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio,

tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche come pericolose’.  

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