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Noi fra Guido di Vicenza dell’ordine dei Predicatori, dopo
aver fatto l’inquisizione generale, ecc., abbiamo trovato che
Zaccaria, figlio del fu Zanne Balbo di Sant’ Agata, distretto
di Bologna, sia per le sue confessioni fatte in giudizio più
volte in nostra presenza sia per le testimonianze di altri, ha
deviato dalla dottrina cristiana e dalla fede cattolica, seguen-
do e professando la dottrina, la credenza e la setta di Dolcino,
eretico di Novara, e del fu Gerardo Segarelli di Parma, dicen-
do ed affermando parole erronee e nefande, che sono contra-
rie alla fede cattolica ed ai BUONI COSTUMI.
Poiché Zaccaria revocò quanto sopra e promise dinanzi a noi
con giuramento e si obbligò nei beni e nella persona a profes-
sare nel futuro e osservare la fede, le credenze e la dottrina
della santa Chiesa romana ed abiurò inoltre ogni eresia e ri-
nunciò alla credenza, alla fede, alla congregazione, al modo
di vivere e alla setta di Dolcino e Gerardo e dei loro seguaci,
gli concedemmo eccezionalmente la nostra misericordia, im-
ponendogli per le colpe commesse, una penitenza, che pro-
mise di ottemperare inviolabilmente, come risulta dalla sen-
tenza da noi pronunciata contro di lui il 10 giugno del 1299.
Tuttavia, poiché egli, immemore della propria salvezza e cal-
pestato il vincolo del proprio giuramento, ritornò al proprio
vomito e ricadde nell’eresia abiurata, professando ed osser-
vando il modo di vivere, la dottrina e la setta degli eretici
Dolcino e Gerardo e dei loro seguaci, i quali, tra l’altro, sono
apertamente contrari alla proposizione del Credo relativa al-
l’unità della Chiesa, che si adoperano a disunire e di cui di-
stinguono falsamente diversi modi di essere, asserendo e di-
cendo che la Chiesa di Roma ha perduto la bontà e la saggez-
za ed è rappresentata e simboleggiata dalla città di Babilonia,
di cui si parla nell’Apocalisse, la quale sarà distrutta per i pro-
pri malvagi peccati, ed interpretando falsamente alcuni passi
delle Scritture e attribuendo ad esse un significato falso e con-
trario alla verità cattolica e alla sana dottrina.
Per queste ragioni facemmo prendere e portare in giudizio al
nostro cospetto Zaccaria, lo esaminammo e trovammo, grazie
alla confessione da lui stesso fattaci, che era stato credente di
eretici e per molto tempo irretito nell’eretica pravità; che aveva
finto di convertirsi e che era spergiuro nelle sue deposizioni e
confessioni e per ciò stesso scomunicato e ricaduto nell’eresia
abiurata, come risulta dagli stessi atti processuali.
Pertanto formalizzata l’istruttoria, dopo aver citato perentoria-
mente nei termini di legge Zaccaria perché comparisse dinanzi
a noi per fare e ricevere ciò che prevede la procedura e soprat-
tutto per ricevere copia dell’istruttoria, e dopo avergli fissato
un termine per dichiarare, produrre, proporre e provare tutto
ciò che poteva essere funzionale alla sua difesa e discolpa; pre-
so atto del fatto che né Zaccaria né altri per lui ha prodotto una
qualche difesa giuridicamente accettabile; presa visione ed esa-
minati diligentemente gli atti processuali; tenutosi su di essi una
riunione di saggi alla presenza di don Federico, vicario del vene-
rabile padre Uberto vescovo di Bologna; con il consenso ed il be-
neplacito dello stesso vicario; con piena ed autonoma decisione,
dopo aver citato Zaccaria in conformità della legge perché ascol-
tasse il verdetto, e costituitolo dinnanzi a noi; invocato il nome di
Cristo, per l’autorità di cui siamo rivestiti nel presiedere questo
tribunale, in questo documento sentenziamo e pronunciamo defi-
nitivamente che EGLI FU A LUNGO VISSE COME CREDENTE DI
ERETICI ed irretito nell’eresia e che nelle sue confessioni e depo-
sizioni fu spergiuro, recidivo e ricaduto nell’eresia abiurata e di
conseguenza scomunicato e che è incorso in tutte le pene canoni-
che e civili previste a tal riguardo; pertanto giudichiamo e con-
danniamo Zaccaria, in conformità alle sanzioni canoniche, CO-
ME ERETICO e ricaduto nell’eresia abiurata e lo abbandoniamo
al braccio e alla giustizia secolare, comsegnandolo nelle mani e
in balia di Roberto della Crota, podestà di Bologna.
A testimonianza di ciò ordiniamo a te, Alberto di Carbone, no-
stro notaio, di redigere di quanto sopra un documento ufficiale.
PERTANTO CONFISCHIAMO E DICHIARIAMO PUBBLICA-
MENTE CONFISCATI, dedotte le spese processuali sostenute
dall’Ufficio dell’Inquisizione, tutti i beni di Zaccaria, mobili ed
immobili, i diritti, i titoli, le azioni reali e personali, di qualun-
que natura essi siano e dovunque e presso chiunque si trovino,
a partire dal momento in cui egli ha commesso il crimine, e li
dichiariamo nulli.
DICHIARIAMO INOLTRE da cessare e cassiamo ogni contrat-
to e alienazione di qualsivoglia genere operati da Zaccaria o
da chiunque altro a partire dal momento in cui è stato perpe-
trato il crimine e li definiamo privi di qualsiasi valore e forza.
Riserviamo nondimeno a noi ed ai nostri successori la piena
autorità e facoltà di mutare, aggravare o allegerire quanto so-
pra, una o più volte, nei limiti concessi dalla norma e qualora
lo riterremo opportuno.
Il predetto Podestà, nelle sue funzioni di giudice e in confor-
mità a quanto previsto dagli statuti del Comune di Bologna,
dalle costituzioni papali nonché da qualsiasi altra norma giu-
ridica, condanna il predetto Zaccaria ad ESSERE CONDOTTO
NELLA PIAZZA DEL MERCATO E LI’ BRUCIATO FINO A
CHE NE MUOIA.
(Questa condanna fu letta e pubblicata da me, mastro Zambonino,
notaio del podestà, dal balcone del palazzo vecchio del Comune
durante la seduta plenaria del CONSIGLIO COMUNALE, convo-
cato secondo l’uso con la campana; e in tale seduta del consiglio, il
Podestà pronunciò la sentenza, CONDANNO’ E DIEDE ORDINE
CHE FOSSE ESEGUITA ALLA LETTERA NEL 1303, PRIMA
INDIZIONE, 17 DICEMBRE.)
(Processi contro gli eretici)