Quando la politica diventa comica, un omaggio storico a sangue tzigano ed ebreo.
Un articolo in
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/201008articoli/57755girata.asp
La Francia avvia l’espulsione dei rom….cenni storici:
Fu il concetto di illecito penale ad ampliarsi a partire dal 1933.
Il 14 dicembre 1937, Frick, ministro degli Interni ed esponente di spicco del
partito, emana un decreto relativo all’azione preventiva contro la criminalità da
parte della polizia. Oltre ai delinquenti abituali, la misura si applica a ‘chi, senza
essere un delinquente abituale o di professione, costituisce, per il suo comportamento
asociale, una minaccia per la popolazione’. Formula ripresa nelle norme applicative del
decreto emanate il 4 aprile 1938, che definiscono ‘asociali’ tutti coloro che ‘dimostrano
con il loro comportamento, ancorché non delinquenziale, di non volersi adeguare alla
vita della comunità’.
Sono pertanto ‘asociali’: 1) coloro che commettono ripetutamente reati minori in violazione
dell’ordine stabilito dallo Stato NAZIONALSOCIALISTA, ‘per esempio mendicanti, vagabondi
(zingari), prostitute, alcolisti, affetti da morbi contagiosi, e in particolare malattie veneree,
che rifiutano le cure; 2) gli individui, che pur non avendo precedenti penali, cercano di
sottrarsi al dovere del lavoro dovendo di conseguenza ricorrere, per il proprio sostentamento,
all’assistenza pubblica, ‘per esempio, gli oziosi, quelli che si rifiutano di lavorare, gli
alcolisti’. Le forze di polizia erano tenute a ricorrere alla custodia preventiva ‘in primo
luogo nei confronti degli asociali privi di fissa dimora’.
Secondo le citate norme applicative, coloro che venivano sottoposti al procedimento di
custodia preventiva dovevano essere inviati IN CAMPO DI CONCENTRAMENTO per
una durata in linea di principio illimitata. I comandi di polizia periferici erano tenuti a
sottoporre i provvedimenti di custodia preventiva al comando della KRIMINALPOLIZEI
a Berlino, cui competeva la decisione finale in fatto di decorrenza temporale del
provvedimento, che veniva riesaminato ogni dodici mesi. Non esisteva alcuna possibilità
di ricorso legale nei confronti di tali provvedimenti.
Dato il carattere piuttosto elastico del concetto di ‘asociale’, era possibile farvi rientrare
chiunque non avesse fissa dimora o una fonte di reddito ben determinata.
Nel 1942, il regime nazista ha ormai ampiamente abbandonato qualsiasi pretesa di
GOVERNARE SU BASE LEGALE; ciò nonostante, le autorità locali continuano
talvolta ad attenersi alla legalità procedurale.
In un’interessante analisi della dittatura nazista pubblicata negli Stati Uniti nel
1941, l’emigrato tedesco e scienziato della politica E. Fraenkel ha coniato l’espressione
DOPPELSTAAT (doppio stato) per designare uno Stato nel quale COESISTONO UN
SISTEMA DI DOMINIO DELL’ARBITRIO ASSOLUTO che non conosce limite in
alcuna garanzia giuridica e un sistema di governo che ASSICURA UN NUMERO
LIMITATO DI GARANZIE BASATE SUL DIRITTO E SUI PRIVILEGI.
Come abbiamo già osservato, il regime preferiva affrontare il ‘problema degli zingari’
mediante decreti ad hoc più che sulla base di una legislazione articolata, PROPRIO
PER SFUGGIRE AL FONDAMENTALE PRINCIPIO GIURIDICO SECONDO IL
QUALE E’ LECITO TUTTO CIO’ CHE NON E’ ESPLICITAMENTE VIETATO.
L’adozione di provvedimenti intesi a ridurre lo status di uguaglianza giuridica degli
zingari si protrasse sino alla loro deportazione nel 1943.
(Guenter Lewy, La persecuzione nazista degli zingari)
Da http://storiadiuneretico.myblog.it
http://giulianolazzari.myblog.it