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Il sistema di gestione dei rifiuti dal decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
individua un quadruplice ordine di priorità che devono essere rispettate da parte
degli operatori del settore: prevenzione, riutilizzo (o reimpiego), recupero ed infine
smaltimento. Queste diverse attività risultano a loro volta disciplinate dagli articoli
3,4 5 del citato Decreto: la norma fondamentale è contenuta nell’articolo 4 relativo al
recupero di rifiuti, laddove si mette in evidenza che “ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti
attraverso: a) il reimpiego ed il riciclaggio; b) le altre forme di recupero per ottenere materia
prima dai rifiuti; c) l’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di
appalto che prevedono l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi; d) l’utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile
o come altro mezzo per produrre energia. Il riutilizzo, il riciclaccio e il recupero di materia
prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero”.
Appare importante dunque distinguere tutte queste forme di gestione dei rifiuti preferite
allo smaltimento, in considerazione del differente ordine di priorità fissato tra le stesse.
Per i beni a fine vita in alternativa allo smaltimento il decreto Ronchi prevede quello che
possiamo definire il ‘recupero tout court’ ovvero le operazioni di cui all’allegato C del
D.Lgs 22/1997. Tale recupero può essere distinto in tre differenti operazioni, in ordine
di priorità: reimpiego o riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia o di energia.
Con il termine reimpiego o riutilizzo si intende l’utilizzo -tal quale- e per lo stesso
scopo per il quale era originariamente concepito, di un bene, che continuando ad
esercitare la medesima funzione cui è destinato non entra nemmeno nel ciclo della
gestione dei rifiuti, in quanto nessuno -se ne disfa-, non integrando così una delle
condizioni ex art. 6, lett.a) del decreto n.22/97, per qualificare giuridicamente un
rifiuto.
Con il termine riiclaggio di rifiuti si intende invece quel tipo di recupero di materia
per l’ottenimento di un bene di uguale tipologia merceologia rispetto a quello originario.
Nel recupero di materia infatti, nella maggior parte dei casi non si ritorna alla stessa
tipologia merceologica.
In discarica dovrebbero andare solo i rifiuti trattati e rifiutati individuati da apposite
norme tecniche. Queste norme tecniche sono state recentemente emanate in recepimento
della nuova ‘direttiva discariche’ del Consiglio del 26 aprile 1999.